Art. 14.
(Norma finale).

      1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della sua entrata in vigore.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 detta anche le disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici.